1 marzo 2018 – Convalida dei brevetti europei in Cambogia (KH) a partire dal 1° marzo 2018

Il Presidente dell’EPO ed il Ministro dell’Industria e dell’Artigianato cambogiano hanno firmato un accordo sulla convalida dei brevetti europei in Cambogia.
L’accordo di convalida è entrato in vigore il 1° marzo 2018. A partire da tale data è possibile convalidare domande di brevetto e brevetti europei in Cambogia, dove, dopo la convalida, conferiranno essenzialmente la stessa protezione dei brevetti concessi dall’EPO per gli attuali 38 stati membri dell’Organizzazione Europea dei Brevetti.

Tuttavia, in base alla legge brevettuale attualmente in vigore in Cambogia, i prodotti farmaceutici sono esclusi dalla protezione brevettuale. Infatti, la Cambogia beneficia attualmente della deroga del WTO che consente ai Paesi Meno Sviluppati di evitare di concedere ed azionare i diritti di proprietà intellettuale su prodotti farmaceutici fino al 1° gennaio 2033. Tale deroga si applicherà anche ai brevetti europei che forniscono protezione a prodotti farmaceutici per i quali è richiesta la convalida in Cambogia.
In questo caso, i richiedenti possono soltanto beneficiare dell’articolo 70.8 dei TRIPS di un cosiddetto “sistema di casella postale” (“mailbox system”) per domande di brevetto nazionali per prodotti farmaceutici. Secondo questo “sistema di casella postale”, la legislazione cambogiana autorizza la presentazione di domande di brevetto nazionali per prodotti farmaceutici, nonostante siano escluse dalla protezione brevettuale. Queste domande nazionali non saranno esaminate in merito alla loro brevettabilità fino alla fine del periodo della deroga del WTO. Dopo tale periodo, la protezione può essere concessa per il resto della durata del brevetto, calcolata dalla data di deposito della domanda.

La convalida in Cambogia viene considerata richiesta per qualsiasi domanda europea o internazionale depositata a partire dal 1° marzo 2018. Non è disponibile per le domande presentate prima di tale data o per i brevetti europei risultanti da tali domande.
La tassa di convalida è di 180 EUR. Deve essere pagata all’EPO entro sei mesi dalla data in cui il Bollettino dei Brevetti Europei menziona la pubblicazione del rapporto di ricerca europeo o, ove applicabile, entro il termine per adempiere agli atti richiesti per l’ingresso di una domanda internazionale nella fase regionale Europea.
Dopo la scadenza del termine, la tassa di convalida può ancora essere validamente pagata entro un periodo di grazia di due mesi, a condizione che entro tale periodo sia anche pagata una sovrattassa del 50%. Se la tassa di designazione non è stata pagata ed è disponibile la continuazione della procedura (further processing), la tassa di convalida può ancora essere pagata unitamente alla tassa di continuazione della procedura relativa alla tassa di designazione. Se la tassa di convalida non viene pagata, la richiesta di convalida è considerata ritirata.
Una tassa di convalida che è stata validamente pagata non viene mai rimborsata, incluso il caso in cui è stata pagata una tassa di convalida per una domanda che rientra nell’ambito di applicazione della deroga per i prodotti farmaceutici.

Vedi Comunicazione dell’EPO