13 marzo 2018 – Giurisprudenza EPO – caso T 0018/18 - Le decisioni dell’EPO devono essere motivate: non è sufficiente rinviare soltanto agli argomenti presentati da una delle parti nel procedimento

Ai sensi della Rule 111(2) EPC, le decisioni dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, che possono essere impugnate, devono essere motivate. La Commissione di Ricorso ha sottolineato che il fine di tale requisito è di consentire alla parte o alle parti e, nel caso il ricorso sia depositato, la Commissione di Ricorso di esaminare se una decisione adottata da un dipartimento di prima istanza sia giustificata o meno. È giurisprudenza consolidata delle Commissioni di Ricorso che, affinché una decisione sia motivata, deve contenere, in sequenza logica, quegli argomenti che giustificano la decisione. La conclusione tratta dai fatti e dalle prove deve essere chiara. Pertanto, tutti i fatti, le prove e gli argomenti che sono essenziali per la decisione devono essere discussi in dettaglio.

L’appello riguardava una decisione di opposizione in cui si affermava chela divisione di opposizione concorda con l’analisi dell’opponente. Le rivendicazioni 1 e 10 della richiesta principale introducono quindi materia che va oltre il contenuto della domanda come depositata. Quindi, la richiesta principale nel suo complesso non è ammissibile”.

La commissione di ricorso ha contestato tale affermazione, ritenendo che rimanesse del tutto oscuro la ragione per cui la divisione di opposizione ha raggiunto tali conclusioni e, in particolare, per quale motivo la divisione dell’opposizione non ha potuto seguire gli argomenti del titolare-ricorrente. Un ragionamento per la sua conclusione, nella forma di una sequenza logica di argomenti, che tenessero conto dei fatti, delle prove e degli argomenti essenziali per raggiungerla, in particolare trattando anche quelli della parte negativamente colpita da questa conclusione, nella fattispecie il titolare-ricorrente, non sono stati forniti.

Analogamente, la decisione di opposizione ha dichiarato la conclusione della divisione di opposizione con la frase: “La divisione di opposizione non ha potuto seguire le argomentazioni dell’opponente e ha concordato invece con gli argomenti presentati dal titolare”.

Anche in questo caso, la Commissione di Ricorso ha sottolineato che tale dichiarazione non costituiva un ragionamento adeguato.

Inoltre, la Commissione ha ritenuto che l’omissione di un adeguato ragionamento nella decisione ai sensi della Rule 111(2) EPC equivalesse ad una sostanziale violazione procedurale.

vedi Decisione completa