22 marzo 2018 - Uno slogan pubblicitario è distintivo solo se può essere immediatamente percepito come un'indicazione dell'origine commerciale dei beni o dei servizi in questione - Sentenza della Corte di giustizia dell'UE (Tribunale), causa T 235/17

La ricorrente aveva presentato una domanda di registrazione di un marchio UE per il segno denominativo MOBILE LIVING MADE EASY per beni e servizi delle classi 5-7, 9, 11, 12, 19-22 e 37 dell’Accordo di Nizza. L’esaminatore dell’EUIPO ha respinto la domanda per il motivo che era priva di qualsiasi carattere distintivo. La ricorrente ha presentato un ricorso dinanzi all’EUIPO e la Commissione di Ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso ritenendo che il segno fosse privo di qualsiasi carattere distintivo, in quanto il pubblico di riferimento percepirebbe l’espressione ‘mobile living made easy’ “vivere in modo agevole reso facile” come un messaggio promozionale elogiativo che serve ad evidenziare aspetti positivi dei beni e dei servizi interessati, segnatamente che rendono facile una vita itinerante, mobile, e non come una indicazione della loro origine commerciale.

Il Tribunale ha ritenuto che, al fine di determinare se i beni ed i servizi oggetto di una domanda di registrazione di un marchio UE siano interconnessi in modo sufficientemente diretto e specifico e possano essere inseriti in categorie o gruppi sufficientemente omogenei, si deve tener conto del fatto che l’obiettivo di tale compito è quello di consentire e facilitare la valutazione in concreto della questione se il marchio oggetto della domanda di registrazione sia o meno catturato da uno degli impedimenti assoluti alla registrazione. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, il Tribunale ha altresì affermato che il collocamento dei beni e dei servizi in questione in uno o più gruppi o categorie deve essere effettuato in particolare sulla base delle caratteristiche che sono comuni tra loro e che sono pertinenti per l’analisi della possibilità che uno specifico impedimento alla registrazione si applichi o meno al marchio richiesto rispetto a quei beni e servizi.

Inoltre, si deve esaminare se, alla luce del significato dell’elemento denominativo del marchio richiesto, i beni e servizi oggetto del marchio in questione costituiscano un gruppo omogeneo che giustifica il ricorso a motivazioni generali.

Il Tribunale ha ancora richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE che afferma che, nonostante le loro differenze, tutti i beni ed i servizi in questione potrebbero avere una caratteristica comune, pertinente per l’analisi che la Commissione di Ricorso doveva effettuare, che potrebbe giustificare la loro collocazione all’interno di un unico gruppo omogeneo e l’uso da parte della Commissione di Ricorso di motivazioni generali in relazione ad essi.

Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto che risulta evidente dalla decisione impugnata che la Commissione di Ricorso ha giudicato che i beni ed i servizi menzionati nella domanda di registrazione appartenessero ad una categoria omogenea alla luce di una caratteristica comune definita dal riferimento al significato del segno richiesto, cioè “che facilita la vita mobile”. A tale riguardo, “sebbene i beni delle varie classi abbiano caratteristiche specifiche molto diverse, essi formano una categoria omogenea concernente una caratteristica generale, ma essenziale o desiderabile, per coloro che si spostano, ad esempio, nei loro veicoli via terra o via acqua, segnatamente, in un modo o nell’altro, i beni facilitano la vita mobile (fornendo mezzi per gli scopi specifici di igiene personale, sicurezza, energia, cucina, conservazione di cibi e bevande, comfort termico o comfort in generale)”.

Il Tribunale ha riconosciuto che la Commissione di Ricorso ha quindi tenuto conto del fatto che la domanda di registrazione riguardava beni e servizi con caratteristiche diverse. Ciò non di meno, ha giudicato che tali beni e servizi avessero anche una caratteristica generale in comune di facilitare la vita mobile.

Inoltre, il Tribunale ha affermato che la Commissione di Ricorso ha evidenziato che i servizi della classe 37 menzionati nella domanda di registrazione riguardavano veicoli ricreativi, camper, roulotte, yacht e barche, veicoli passeggeri, furgoni e camion che potevano servire da alloggio permanente o temporaneo per scopi professionali o ricreativi e che i beni in questione potrebbero essere installati o utilizzati in quei veicoli. Di conseguenza, i beni che sono installati o utilizzati in tali veicoli devono essere considerati beni che facilitano la vita mobile in un modo o nell’altro.

Dunque, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione di Ricorso aveva ragione nel constatare che i beni ed i servizi in questione formano una categoria omogenea, in quanto facilitano la vita mobile in un modo o nell’altro.

 

Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, il Tribunale ha affermato che la registrazione di un marchio che consiste di segni od indicazioni che sono utilizzati anche come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità od incitamenti all’acquisto dei beni o servizi coperti da tale marchio non è escluso di per sé in virtù di tale uso. Tuttavia, un marchio che, come uno slogan pubblicitario, svolge funzioni diverse da quella di un marchio nel senso tradizionale del termine è distintivo solo se può essere immediatamente percepito come un’indicazione dell’origine commerciale dei beni o servizi in questione e conformemente consente al pubblico di riferimento di distinguere, senza alcuna possibilità di confusione, i beni o servizi del titolare del marchio da quelli che hanno una differente origine commerciale. Per un accertamento di carenza di carattere distintivo, è sufficiente che il contenuto semantico del marchio denominativo in questione indichi al consumatore una caratteristica del bene o servizio relativa al suo valore di mercato che, sebbene non specifico, provenga da informazioni promozionali o pubblicitarie che il pubblico di riferimento percepirà in quanto tale a prima vista, piuttosto che come una indicazione dell’origine commerciale del bene o servizio in questione.

Quindi, il Tribunale ha condiviso il parere della Commissione di Ricorso secondo cui il segno non conteneva alcuna variazione inusuale delle regole della sintassi e grammatica inglese e che slogan pubblicitari, come quello della fattispecie, erano spesso scritti in forma semplificata, in modo da renderli più concisi ed accattivanti. Il marchio richiesto, considerato nel suo insieme in relazione ai beni e ai servizi in questione, inviava un messaggio chiaro ed inequivocabile, che era immediatamente evidente e non richiedeva alcuno sforzo interpretativo da parte del pubblico di riferimento di lingua inglese. Dunque, il pubblico di riferimento percepirebbe l’espressione ‘mobile living made easy’ come un messaggio promozionale elogiativo, la cui funzione era comunicare un messaggio ispiratore di qualità, e non avrebbe percepito nel segno richiesto alcuna particolare indicazione di origine commerciale al di là delle informazioni promozionali trasmesse, che servivano solo a mettere in risalto aspetti positivi dei beni e servizi in questione, segnatamente che essi rendevano facile avere una vita itinerante, mobile. A tale riguardo, il pubblico di riferimento è il pubblico di lingua inglese, ed il significato del segno richiesto non si allontana dal linguaggio comune in modo tale che il pubblico di riferimento riconosca in esso più che la mera giustapposizione delle espressioni “vivere in movimento” e “reso facile”, ed il pubblico di riferimento comprenderà quel segno come significare “che facilita la vita mobile”. Tale significato è così ovvio che il pubblico non ha bisogno di pensare per comprenderlo immediatamente.

Dunque, il Tribunale ha condiviso il parere della Commissione di Ricorso secondo cui il segno richiesto non sarà pertanto percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine dei beni e dei servizi in questione, ma come uno slogan pubblicitario. Ulteriormente, il segno richiesto non include alcun elemento inusuale capace di conferire carattere distintivo a quel segno.

Pertanto, il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione di Ricorso ritenendo che tale segno non include alcun elemento che potrebbe, oltre al suo significato promozionale, consentire al pubblico di riferimento di memorizzarlo facilmente ed istantaneamente come un marchio per i beni e servizi in questione.

Sentenza completa (in inglese)