Rischio di confusione, somiglianza, pregiudizio alla notorietà dei segni: la sentenza del Tribunale dell’UE del 21 aprile 2021, caso T-44/20

Rischio di confusione, somiglianza, pregiudizio alla notorietà dei segni: la sentenza del Tribunale dell’UE del 21 aprile 2021, caso T-44/20

Con sentenza del 21 aprile 2021, il Tribunale dell’Unione Europea si è pronunciato sull’applicazione dell’articolo 8 paragrafo 1 lettera b) e dell’articolo 8, paragrafo 5 del Regolamento 207 del 2009 (modificato con Regolamento 2017/1001) in relazione alla vicenda di seguito argomentata (Caso: T‑ 44/20).

Nel 2017, parte ricorrente, Chanel, presentava un’opposizione nei confronti della domanda di registrazione del marchio  dell’UE 017248642 per prodotti in classe 9 depositato dalla Huawei Technologies Co. Ltd, chiedendo l’esclusione della registrazione del marchio in quanto asseritamente identico o simile, per prodotti identici o simili, al proprio marchio francese 3977077 anteriore per prodotti in classe 9 e dunque con questo confondibile dal pubblico di riferimento (basando la richiesta sull’ articolo 8 paragrafo 1 lettera b del regolamento sopra menzionato).

Nella medesima sede è stata richiesta inoltre l’esclusione della registrazione della domanda di marchio sopra citata, in quanto simile al marchio francese 1334490 anteriore della ricorrente, per prodotti nelle classi 3, 14, 18 e 25, asseritamente notorio (basando la richiesta sull’ articolo 8 paragrafo 5 del regolamento sopra menzionato).

La domanda di opposizione veniva respinta dalla Divisione dell’Opposizione dell’EUIPO e successivamente veniva respinto il ricorso dalla Commessione di Ricorso dell’EUIPO.

Per tali ragioni, Chanel adiva il Tribunale dell’Unione Europea chiedendo di annullare la decisione impugnata nella parte in cui si affermava non sussistere il rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento in relazione al marchio anteriore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento 2017/1001, nonché nella parte in cui si riteneva che non fosse soddisfatta la prima delle condizioni per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5 del Regolamento 2017/1001, ossia quello relativo all’identità o alla somiglianza dei segni in conflitto, dato che il marchio richiesto era diverso dal marchio asseritamente notificato.

Ebbene, Il Tribunale dell’UE, con la sentenza in analisi, ha respinto i motivi di ricorso in quanto il segno contestato non è stato ritenuto simile ai marchi registrati ed azionati dalla ricorrente.

In particolare, il Tribunale dell’UE ha effettuato il confronto deI segno contestato e di quello asseritamente notorio basandosi su precedenti pronunce giurisprudenziali in base alle quali l’applicazione dell’articolo  8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 presuppone la coesistenza delle seguenti condizioni: i marchi in conflitto devono essere identici o simili; Il marchio anteriore invocato a sostegno dell’opposizione deve  godere di notorietà; infine, deve sussistere il rischio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Queste tre condizioni sono cumulative e la mancanza di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile la suddetta disposizione.

Ebbene, valutati globalmente, i marchi in conflitto sono stati considerati diversi sia sul piano visivo che concettuale. In proposito, contestando l’argomentazione della ricorrente che sarebbe lecito tener conto dell’orientamento diverso di uno dei segni se corrisponde alla percezione che, indipendentemente dalle intenzioni del suo titolare, il pubblico può averne al momento dell’apposizione del marchio sui prodotti sul mercato, il Tribunale ha confermato che il confronto tra i segni può essere effettuato solo sulla base delle forme e degli orientamenti in cui tali segni sono registrati o richiesti. Mancando una delle condizioni sopra esposte non è stato possibile applicare l’articolo 8, paragrafo 5 del Regolamento, pertanto il primo motivo del ricorso è stato respinto.

Il Tribunale dell’UE ha considerato i marchi in conflitto non simili, pertanto non sono nemmeno stati presi in considerazione gli altri fattori pertinenti ai fini della valutazione globale del rischio di confusione, in quanto non possono compensare in nessun caso la diversità tra i segni.

Sempre sulla base del fatto che i marchi in conflitto sono stati considerati diversi, anche il motivo del ricorso basato sull’applicazione dell’articolo 8 paragrafo 1 lettera b) del Regolamento sopra menzionato è stato respinto.

Il ricorso non è dunque stato accolto in quanto il segno contestato non è stato ritenuto simile ai marchi azionati dalla ricorrente.

Serena Biondi

VOUCHER 3I – agevolazioni per le STARTUP INNOVATIVE

VOUCHER 3I – agevolazioni per le STARTUP INNOVATIVE

In attuazione del  “Decreto Crescita”, dal 15 giugno 2020, le START-UP INNOVATIVE, per finanziare la valorizzazione e tutela brevettuale dei propri processi di innovazione, potranno presentare domanda per l’ottenimento del VOUCHER 3I.

In estrema sintesi, tale strumento è volto a coprire i costi di consulenza professionale relativi a:

i) verifica della brevettabilità di un’invenzione;

ii) svolgimento di ricerche di anteriorità;

iii) stesura e deposito di una domanda di brevetto in Italia;

iv) estensione all’estero di una domanda di brevetto italiana.

IP SEXTANT sostiene le capacità innovative e competitive delle START-UP ed è al loro fianco con i propri consulenti, iscritti all’Ordine dei Consulenti di Proprietà Industriale e abilitati a fornire i servizi relativi al Voucher 3I.

Per ulteriori informazioni:

Link UIBM

Link Invitalia

 

Valentina Bovo, Alessandro Bruni

Covid-19 – Termini per procedimenti di fronte all’International Bureau del WIPO

Covid-19 - Termini per procedimenti di fronte all'International Bureau del WIPO

Lo scorso 9 aprile, l’International Bureau del WIPO ha rilasciato una dichiarazione che interpreta l’attuale contesto della pandemia globale di COVID-19 come rientrante nella Rule 82quater.1 PCT che stabilisce una giustificazione del ritardo nel rispetto dei termini PCT (riguardanti presentazione di documenti e/o pagamento di tasse) per motivi di forza maggiore. Segnatamente, l’attuale pandemia globale dovrebbe essere considerata una “calamità naturale … o altra ragione simile ”. L’International Bureau del WIPO esorta tutti gli uffici e le autorità PCT ad adottare questa interpretazione.

L’International Bureau del WIPO tratterà favorevolmente qualsiasi richiesta secondo la Rule 82quater PCT formulata citando i problemi relativi alla pandemia COVID-19 e non richiederà prove che dimostrino che il virus ha colpito la località in cui risiede la parte interessata. Ancora una volta, l’International Bureau del WIPO sollecita gli uffici e le autorità PCT a fare altrettanto.

Sebbene questa disposizione non costituirebbe un rimedio efficace in una situazione in cui una domanda internazionale abbia perso effetto perché dichiarata considerata ritirata, ad esempio per non aver pagato le tasse appropriate entro il termine prescritto, l’ufficio ricevente dell’International Bureau del WIPO ha deciso di ritardare l’emissione di tali notifiche fino al 31 maggio 2020.

Inoltre, l’Ufficio internazionale dell’OMPI raccomanda che:

a. per almeno un altro mese (potenzialmente da estendere ulteriormente), tali notifiche dovrebbero essere emesse solo in relazione a scadenze scadute oltre due mesi prima; e

b. gli Uffici riceventi rinuncino all’addebito di delle tasse di ritardato pagamento secondo la Rule 16bis.2 PCT.

Qui la dichiarazione completa

Covid-19 – Sospensione dei termini per procedimenti avanti all’UIBM – Proroga al 15 maggio 2020

Il decreto legislativo del 08.04.2020 n. 23 ha prorogato al 15 maggio il periodo temporale interessato dalla sospensione dei termini in scadenza per procedimenti pendenti avanti all’UIBM.

Segnatamente, per il calcolo di tutti i termini in procedimenti pendenti avanti l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (e concernenti titoli italiani di proprietà industriale), inclusi i termini relativi a procedimenti di opposizione avverso la registrazione di marchi italiani, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020.

Restano esclusi dalla sospensione i termini relativi a procedimenti di ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso.

Andrea Scilletta

UPC – Decisione negativa della Corte costituzionale federale tedesca

UPC - Decisione negativa della Corte costituzionale federale tedesca

Con una decisione non unanime, la Corte costituzionale federale tedesca ha dichiarato oggi che l’atto di approvazione dell’accordo su un tribunale unificato dei brevetti è nullo (v. la decisione).

Personalmente, spero che dalle macerie causate da eventi recenti, compresa questa decisione, l’UE possa costruire una migliore integrazione europea, all’interno della quale trovi posto anche un pacchetto più solido e condiviso di misure legislative per un Brevetto Unitario dell’UE e un Tribunale Unificato dei Brevetti UE.

Andrea Scilletta

Covid-19 – Sospensione dei termini per procedimenti avanti all’UIBM – Aggiornamento

Il decreto legislativo del 17.03.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) ha ampliato sia il periodo temporale che il tipo di procedimenti interessati dalla sospensione dei termini in scadenza per procedimenti pendenti avanti all’UIBM (già disposta con il precedente decreto del MISE del 11.03.2020).

Segnatamente, per il calcolo di tutti i termini in procedimenti pendenti avanti l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (e concernenti titoli italiani di proprietà industriale), inclusi i termini relativi a procedimenti di opposizione avverso la registrazione di marchi italiani, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.

Restano esclusi dalla sospensione i termini relativi a procedimenti di ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso.

Per quanto riguarda pagamento di annualità e rinnovi, i titoli di proprietà industriale in scadenza tra il 31.01.2020 e il 15.04.2020 conservano la loro validità fino al 15.06.2020. Per prolungare la durata del titolo di proprietà industriale oltre il 15.06.2020, sarà poi necessario ottemperare alle disposizioni dell’ordinamento italiano (e.g. pagare l’annualità dovuta entro il 15.06.2020).

Vedi l’annuncio sul sito dell’UIBM ed il decreto ministeriale.

Andrea Scilletta

Covid-19 – Estensione dei termini in scadenza per procedimenti di fronte all’EPO ed all’EUIPO

Sia l’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) che l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) hanno esteso i termini per tutte le parti e i loro rappresentanti.
L’EPO ha deciso che i termini che scadono il 15 marzo 2020 o in data successiva siano prorogati per tutte le parti e i loro rappresentanti fino al 17 aprile 2020. Ai sensi dell’art. 150(2) EPC, ciò vale anche per le domande internazionali nell’ambito del PCT. L’estensione potrà essere ulteriormente prorogata dalla pubblicazione di un’altra comunicazione nel caso in cui i problemi dovuti alle misure adottate in Europa per arrestare la diffusione del Covid-19 si estendano oltre il 17 aprile 2020 (v. Notice from the EPO).
L’EUIPO ha deciso che tutti i termini che scadono tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, che interessano tutte le parti dinanzi all’Ufficio, sono prorogati al 1 ° maggio 2020 (v. Decisione EUIPO).