VOUCHER 3I – agevolazioni per le STARTUP INNOVATIVE

VOUCHER 3I – agevolazioni per le STARTUP INNOVATIVE

In attuazione del  “Decreto Crescita”, dal 15 giugno 2020, le START-UP INNOVATIVE, per finanziare la valorizzazione e tutela brevettuale dei propri processi di innovazione, potranno presentare domanda per l’ottenimento del VOUCHER 3I.

In estrema sintesi, tale strumento è volto a coprire i costi di consulenza professionale relativi a:

i) verifica della brevettabilità di un’invenzione;

ii) svolgimento di ricerche di anteriorità;

iii) stesura e deposito di una domanda di brevetto in Italia;

iv) estensione all’estero di una domanda di brevetto italiana.

IP SEXTANT sostiene le capacità innovative e competitive delle START-UP ed è al loro fianco con i propri consulenti, iscritti all’Ordine dei Consulenti di Proprietà Industriale e abilitati a fornire i servizi relativi al Voucher 3I.

Per ulteriori informazioni:

Link UIBM

Link Invitalia

 

Valentina Bovo, Alessandro Bruni

Covid-19 – Termini per procedimenti di fronte all’International Bureau del WIPO

Covid-19 - Termini per procedimenti di fronte all'International Bureau del WIPO

Lo scorso 9 aprile, l’International Bureau del WIPO ha rilasciato una dichiarazione che interpreta l’attuale contesto della pandemia globale di COVID-19 come rientrante nella Rule 82quater.1 PCT che stabilisce una giustificazione del ritardo nel rispetto dei termini PCT (riguardanti presentazione di documenti e/o pagamento di tasse) per motivi di forza maggiore. Segnatamente, l’attuale pandemia globale dovrebbe essere considerata una “calamità naturale … o altra ragione simile ”. L’International Bureau del WIPO esorta tutti gli uffici e le autorità PCT ad adottare questa interpretazione.

L’International Bureau del WIPO tratterà favorevolmente qualsiasi richiesta secondo la Rule 82quater PCT formulata citando i problemi relativi alla pandemia COVID-19 e non richiederà prove che dimostrino che il virus ha colpito la località in cui risiede la parte interessata. Ancora una volta, l’International Bureau del WIPO sollecita gli uffici e le autorità PCT a fare altrettanto.

Sebbene questa disposizione non costituirebbe un rimedio efficace in una situazione in cui una domanda internazionale abbia perso effetto perché dichiarata considerata ritirata, ad esempio per non aver pagato le tasse appropriate entro il termine prescritto, l’ufficio ricevente dell’International Bureau del WIPO ha deciso di ritardare l’emissione di tali notifiche fino al 31 maggio 2020.

Inoltre, l’Ufficio internazionale dell’OMPI raccomanda che:

a. per almeno un altro mese (potenzialmente da estendere ulteriormente), tali notifiche dovrebbero essere emesse solo in relazione a scadenze scadute oltre due mesi prima; e

b. gli Uffici riceventi rinuncino all’addebito di delle tasse di ritardato pagamento secondo la Rule 16bis.2 PCT.

Qui la dichiarazione completa

UPC – Decisione negativa della Corte costituzionale federale tedesca

UPC - Decisione negativa della Corte costituzionale federale tedesca

Con una decisione non unanime, la Corte costituzionale federale tedesca ha dichiarato oggi che l’atto di approvazione dell’accordo su un tribunale unificato dei brevetti è nullo (v. la decisione).

Personalmente, spero che dalle macerie causate da eventi recenti, compresa questa decisione, l’UE possa costruire una migliore integrazione europea, all’interno della quale trovi posto anche un pacchetto più solido e condiviso di misure legislative per un Brevetto Unitario dell’UE e un Tribunale Unificato dei Brevetti UE.

Andrea Scilletta

Covid-19 – Estensione dei termini in scadenza per procedimenti di fronte all’EPO ed all’EUIPO

Sia l’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) che l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) hanno esteso i termini per tutte le parti e i loro rappresentanti.
L’EPO ha deciso che i termini che scadono il 15 marzo 2020 o in data successiva siano prorogati per tutte le parti e i loro rappresentanti fino al 17 aprile 2020. Ai sensi dell’art. 150(2) EPC, ciò vale anche per le domande internazionali nell’ambito del PCT. L’estensione potrà essere ulteriormente prorogata dalla pubblicazione di un’altra comunicazione nel caso in cui i problemi dovuti alle misure adottate in Europa per arrestare la diffusione del Covid-19 si estendano oltre il 17 aprile 2020 (v. Notice from the EPO).
L’EUIPO ha deciso che tutti i termini che scadono tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, che interessano tutte le parti dinanzi all’Ufficio, sono prorogati al 1 ° maggio 2020 (v. Decisione EUIPO).

26 aprile 2018 – Tribunale Unificato dei Brevetti (Unified Patent Court – UPC): implicazioni della ratifica del Regno Unito per l’UPC

26 aprile 2018 - Tribunale Unificato dei Brevetti (Unified Patent Court - UPC): implicazioni della ratifica del Regno Unito per l’UPC

Il 26 aprile 2018 il Regno Unito ha depositato gli strumenti di ratifica dell’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (UPCA).

Il Comitato Preparatorio dell’UPC ha fiduciosamente dichiarato che quest’anno è iniziato bene, sebbene resti ancora del lavoro da fare prima che possa iniziare la fase di applicazione provvisoria – non ultimo l’esito del ricorso contro l’UPCA pendente avanti la Corte Costituzionale Federale Tedesca che influenzerà la velocità della marcia verso la fase finale del progetto. Vedi comunicazione completa del Comitato.

In realtà, l’annuncio dell’Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Regno Unito (UKIPO) e la dichiarazione rilasciata dal Ministro per la Proprietà Intellettuale, il parlamentare Sam Gyimah, chiariscono che tale ratifica innesca un’altra importante questione nei negoziati della Brexit, piuttosto che essere un evento decisivo in senso positivo per l’UPC. Segnatamente, l’UKIPO ha sottolineato che “la natura unica del tribunale proposto significa che le future relazioni del Regno Unito con il Tribunale Unificato saranno soggette a negoziati con i partner europei per l’uscita dall’UE” (v. annuncio completo). Il ministro per l’IP ha dichiarato che “ora siamo in una buona posizione per assicurarci di trasformare i cambiamenti – che saranno la parte centrale della nostra uscita – in opportunità. Una di queste opportunità è assicurare che continueremo a rafforzare e sviluppare il quadro internazionale dell’IP” (v. dichiarazione completa).

A questo proposito, persino la controversa opinione ottimista sulle conseguenze della Brexit per l’UPC, fornita nel settembre 2016 da Richard Gordon e Tom Pascoe (delle Brick Court Chambers), ha sottolineato che il Regno Unito sarebbe tenuto ad accettare la supremazia del diritto dell’UE nella sua interezza per quanto riguarda tutte le controversie in materia di brevetti che rientrano nella giurisdizione dell’UPC e che ciò potrebbe essere politicamente oneroso.

In effetti, l’art. 20 UPCA stabilisce che il Tribunale applichi il diritto dell’Unione nella sua integralità e ne rispetti il primato (cfr. anche gli articoli 21 e 24 UPCA).

Anche l’UPCA dovrà essere modificato per norme (solo apparentemente) formali. Ad esempio, l’art. 1 UPCA stabilisce che “l’UPC è un tribunale comune agli Stati membri contraenti ed è pertanto soggetto agli stessi obblighi in virtù del diritto dell’Unione di qualsiasi altro organo giurisdizionale degli Stati membri contraenti”, e l’art. 2 UPCA stabilisce che “si intende per ‘Stato membro’ uno Stato membro dell’Unione europea” e per “‘Stato membro contraente’: uno Stato membro parte del presente accordo”. Un altro emendamento degno di nota è richiesto all’art. 7 UPCA, che attualmente stabilisce che una sezione dell’UPC sarà a Londra.

Pertanto, appare essere necessaria una conferenza diplomatica per introdurre la possibilità per il Regno Unito, dopo aver lasciato l’UE, di essere parte dell’UPCA.

A condizione che la Corte di Giustizia dell’UE non pronunci alcuna decisione contro questa possibilità.

In conclusione, la ratifica da parte del Regno Unito rende la fase di applicazione provvisoria dell’UPC più vicina, ma non rende più certa la partecipazione del Regno Unito all’UPC.

A meno che le voci in aumento contro l’uscita (p. es. v. tra gli altri: Confederation of British Industry, 1, 2, 3; European Movement; Open Britain) non riusciranno a invertire la Brexit.

Andrea Scilletta

01 aprile 2018 – Domande Euro-PCT – Tassa di ricerca per la ricerca europea supplementare

01 aprile 2018 - Domande Euro-PCT - Tassa di ricerca per la ricerca europea supplementare

Secondo una decisione del Consiglio di amministrazione del 13 dicembre 2017, dal 1 aprile 2018, la tassa di ricerca per la ricerca europea supplementare per domande Euro-PCT in cui il rapporto di ricerca internazionale è stato redatto dall’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti, l’Ufficio Brevetti Giapponese, l’Ufficio Coreano della Proprietà Intellettuale, l’Ufficio Cinese della Proprietà Intellettuale, il Servizio Federale per la Proprietà Intellettuale (Federazione Russa) o l’Ufficio Brevetti Australiano non è più ridotta. La ricerca europea supplementare ammonta a € 1.300,00.
Vedi decisione completa

13 marzo 2018 – Giurisprudenza EPO – caso T 0018/18 – Le decisioni dell’EPO devono essere motivate: non è sufficiente rinviare soltanto agli argomenti presentati da una delle parti nel procedimento

13 marzo 2018 – Giurisprudenza EPO – caso T 0018/18 - Le decisioni dell’EPO devono essere motivate: non è sufficiente rinviare soltanto agli argomenti presentati da una delle parti nel procedimento

Ai sensi della Rule 111(2) EPC, le decisioni dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, che possono essere impugnate, devono essere motivate. La Commissione di Ricorso ha sottolineato che il fine di tale requisito è di consentire alla parte o alle parti e, nel caso il ricorso sia depositato, la Commissione di Ricorso di esaminare se una decisione adottata da un dipartimento di prima istanza sia giustificata o meno. È giurisprudenza consolidata delle Commissioni di Ricorso che, affinché una decisione sia motivata, deve contenere, in sequenza logica, quegli argomenti che giustificano la decisione. La conclusione tratta dai fatti e dalle prove deve essere chiara. Pertanto, tutti i fatti, le prove e gli argomenti che sono essenziali per la decisione devono essere discussi in dettaglio.

L’appello riguardava una decisione di opposizione in cui si affermava chela divisione di opposizione concorda con l’analisi dell’opponente. Le rivendicazioni 1 e 10 della richiesta principale introducono quindi materia che va oltre il contenuto della domanda come depositata. Quindi, la richiesta principale nel suo complesso non è ammissibile”.

La commissione di ricorso ha contestato tale affermazione, ritenendo che rimanesse del tutto oscuro la ragione per cui la divisione di opposizione ha raggiunto tali conclusioni e, in particolare, per quale motivo la divisione dell’opposizione non ha potuto seguire gli argomenti del titolare-ricorrente. Un ragionamento per la sua conclusione, nella forma di una sequenza logica di argomenti, che tenessero conto dei fatti, delle prove e degli argomenti essenziali per raggiungerla, in particolare trattando anche quelli della parte negativamente colpita da questa conclusione, nella fattispecie il titolare-ricorrente, non sono stati forniti.

Analogamente, la decisione di opposizione ha dichiarato la conclusione della divisione di opposizione con la frase: “La divisione di opposizione non ha potuto seguire le argomentazioni dell’opponente e ha concordato invece con gli argomenti presentati dal titolare”.

Anche in questo caso, la Commissione di Ricorso ha sottolineato che tale dichiarazione non costituiva un ragionamento adeguato.

Inoltre, la Commissione ha ritenuto che l’omissione di un adeguato ragionamento nella decisione ai sensi della Rule 111(2) EPC equivalesse ad una sostanziale violazione procedurale.

vedi Decisione completa

13 marzo 2018 – Giurisprudenza EPO – caso T 2328/13 – La selezione di quali fasi eseguire su diversi componenti di una rete mobile non è solo relativa ad una decisione di politica commerciale

13 marzo 2018 – Giurisprudenza EPO – caso T 2328/13 - La selezione di quali fasi eseguire su diversi componenti di una rete mobile non è solo relativa ad una decisione di politica commerciale

La decisione della commissione di ricorso riguarda un brevetto la cui rivendicazione 1 recita: metodo eseguito all’interno di una stazione di base per la registrazione di un terminale wireless con un home agent, comprendente:

  • ricevere … identificativi di identificazione associati ad un abbonato dal terminale wireless quando il terminale wireless richiede l’accesso ad una rete;
  • fornire gli indizi di identificazione ad un server di autenticazione;
  • ricevere, in corrispondenza di detta stazione di base, un profilo associato all’abbonato, in cui vi è una pluralità di home agent a cui possono essere instradate informazioni di registrazione dal terminale wireless, in cui la pluralità di home agent è associata con differenti operatori di rete virtuale mobile, in cui il profilo identifica una pluralità di home agent che sono assegnati ad un operatore di rete virtuale mobile associato con l’abbonato in una lista, ed in cui il profilo viene ricevuto dal server di autenticazione; e
  • instradare le informazioni di registrazione da detto terminale wireless ad un home agent identificato, in cui instradare le informazioni di registrazione comprende ricevere una richiesta di registrazione presso la stazione di base, risolvere presso la stazione di base quale home agent utilizzare durante la registrazione selezionando uno della pluralità identificata di home agent nel profilo, e trasmettere la richiesta di registrazione dalla stazione di base al home agent selezionato.

La divisione esaminatrice aveva commentato che “la questione se l’operatore di rete accetti di avere un’entità al di fuori della propria rete … è una decisione di politica commerciale in quanto non è imposta da limitazioni tecniche”.
Al contrario, la Commissione ha ritenuto che spostare la selezione del home agent alla stazione di base non è solo relativa ad una decisione di politica commerciale, poiché in una rete mobile ci saranno chiaramente conseguenze tecniche, ad esempio concernenti il trasferimento da una stazione di base ad un’altra che avrà un impatto sulle varie connessioni di tunneling richieste.

vedi Decisione completa