22 agosto 2017 – Giurisprudenza EPO – caso T 671/12 – Comunicazione di non partecipazione ad un procedimento orale pianificato: discrezione della commissione di mantenere o meno l’udienza

Dopo aver ricevuto un’opinione preliminare negativa dalla commissione, il titolare del brevetto appellante ha annunciato che non avrebbe partecipato al procedimento orale ed ha chiesto che il procedimento avesse luogo in sua assenza.
Secondo la giurisprudenza consolidata, qualora sia indetto un procedimento orale a seguito della richiesta di una parte di tale procedimento come richiesta subordinata, e se tale parte successivamente dichiara che non sarà rappresentata al procedimento orale, tale dichiarazione dovrebbe essere normalmente trattata come equivalente ad un ritiro della richiesta di procedimento orale.
La richiesta di procedimento orale da parte del titolare del brevetto appellante nel presente appello era incondizionata. Tuttavia, questa differenza non rileva perché l’essenza della giurisprudenza consolidata è che non esiste alcuna ragione nel mantenere il procedimento orale se una parte a conoscenza dell’opinione negativa della commissione informa la commissione che non parteciperà al procedimento orale e non presenta argomenti aggiuntivi – tale parte non ha alcun interesse legittimo a far valere la sua richiesta di procedimento orale. Piuttosto, in queste circostanze ed indipendentemente dal fatto che la parte esplicitamente mantenga o meno la sua richiesta di procedimento orale, è a discrezione della commissione decidere se il procedimento orale previsto debba essere mantenuto o annullato, in quanto non può essere lo scopo dell’articolo 116 EPC (che prevede che un procedimento orale ha luogo in certe circostanze, inclusa la richiesta di una parte) che una parte possa obbligare una commissione a tenere un procedimento orale in sua assenza.
La commissione ha pertanto concluso che, tenuto conto delle memorie delle parti nel procedimento scritto, dell’opinione preliminare della commissione e della successiva lettera del titolare del brevetto appellante, è in condizioni di prendere una decisione definitiva senza tenere un procedimento orale. – Decisione completa