4 luglio 2017 – Domanda di marchio dell’UE rivendicato come “marchio di posizione” apposto sul fianco di un pneumatico - Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Tribunale), causa T 81/16

La sentenza riguarda un ricorso contro una decisione della Commissione di Ricorso dell’EUIPO che ha respinto un appello contro la decisione dell’esaminatore di rigettare la domanda di registrazione di un marchio, in quanto il marchio richiesto era privo di qualsiasi carattere distintivo per i prodotti indicati. Segnatamente, nella domanda di registrazione, il marchio in questione è descritto come “coppia di strisce arcuate a sviluppo circonferenziale sostanzialmente uguali poste sul fianco dello pneumatico. Si tratta di un marchio di posizionamento”, ed i prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione corrispondono alla seguente descrizione: “Pneumatici, gomme, cerchiature e coperture piene, semipneumatiche e pneumatiche per ruote di veicoli” (classe 12 ).
La ricorrente ha presentato nuove prove per la prima volta dinanzi al Tribunale, sia dopo il deposito del ricorso che durante l’udienza, che erano dirette a dimostrare, in sostanza, il carattere distintivo del marchio richiesto. Il Tribunale ha confermato che “fatti non invocati dalle parti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’EUIPO non possono essere invocati nella fase del ricorso dinanzi al Tribunale e che il Tribunale non può riesaminare le circostanze fattuali alla luce delle prove presentate per la prima volta presso quest’ultimo. Infatti, la legittimità di una decisione di una Commissione di Ricorso dell’EUIPO deve essere valutata alla luce delle informazioni disposizione di questa quando ha adottato tale decisione”. Di conseguenza, tali prove sono state dichiarate inammissibili dal Tribunale.

Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che, “sebbene la ricorrente abbia richiesto la protezione di prodotti supplementari, segnatamente cerchiature e coperture per ruote di veicoli, il segno per cui è richiesta la registrazione è necessariamente limitato ai pneumatici, essendo apposto su questi, e non su altri prodotti. Questa è una conseguenza diretta della natura del marchio richiesto, segnatamente un “segno di posizione” poste sul fianco di un pneumatico”.

Ulteriormente, il Tribunale ha ribadito che, sebbene sia sufficiente un grado minimo di carattere distintivo, a patto che “il marchio consenta al pubblico interessato di identificare l’origine dei prodotti o servizi che esso copre e di distinguerli da quelli di altre imprese”, “tuttavia, un segno che sia eccessivamente semplice e sia costituito da una figura geometrica elementare, come un cerchio, una linea, un rettangolo od un pentagono convenzionale, non è di per sé in grado di trasmettere un messaggio che i consumatori possano ricordare, con il risultato che non lo considereranno un marchio a meno che non abbia acquisito carattere distintivo attraverso l’uso”.
Nel caso specifico, “i prodotti in questione sono rivolti sia al pubblico in generale che ad un pubblico professionale”, ed “il livello di attenzione non può essere considerato particolarmente elevato”. “In ogni caso, la questione se il pubblico rilevante sia caratterizzato da un livello di attenzione alto o particolarmente alto è irrilevante. Tenuto conto degli elementi che compongono il marchio richiesto, che sono caratterizzati da un’estrema semplicità, il marchio non trasmette alcun messaggio relativo all’origine commerciale dei prodotti coperti, indipendentemente dal livello di attenzione del pubblico interessato”.
Infatti, il Tribunale ha avallato la decisione impugnata che stabilisce che il marchio richiesto “è estremamente semplice e non mostra alcuna caratteristica particolare od un aspetto facilmente ed immediatamente percepito dal pubblico interessato come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti in questione. Di conseguenza, i consumatori percepiranno il segno contestato come un mero elemento decorativo apposto sulla parete laterale degli pneumatici o su qualsiasi altro prodotto oggetto della domanda di registrazione”. Ulteriormente, “affinché un marchio sia registrato non è sufficiente che esso sia originale, esso deve anche differenziarsi sostanzialmente dalle forme elementari dei prodotti in questione, comunemente utilizzate nel commercio, e non deve apparire come una semplice variante di quelle forme”.

Quanto al carattere distintivo acquisito attraverso l’uso, il Tribunale ha confermato che “è necessario che almeno una parte significativa del pubblico interessato, in virtù di tale marchio, identifichi i prodotti o i servizi in questione come originari di una particolare impresa. Tuttavia, le circostanze in cui tale requisito di acquisizione del carattere distintivo attraverso l’uso può essere considerato come soddisfatto non possono essere stabilite unicamente con riferimento a dati generali ed astratti come percentuali predeterminate”. A questo proposito, “la ricorrente si limita a dichiarare di aver fornito dal 2011, in esclusiva, pneumatici per le squadre del Campionato di Formula 1 e che, pertanto, il marchio richiesto gode di un’ampia copertura televisiva, e pertanto è stato visto da milioni di spettatori in tutto il mondo”. Tuttavia, non è sufficiente, al fine di riconoscere un carattere distintivo acquisito attraverso l’uso, “che un marchio sia stato visto da molti. È anche necessario che tali persone siano in grado di attribuire a tale marchio una funzione distintiva. Nessuna delle prove presentate fornisce informazioni relative al modo in cui il pubblico interessato comprende il marchio”. Pertanto, “nessuna delle prove presentate consente di dimostrare che le persone interessate o, almeno, una parte significativa di queste, identifichino, grazie al marchio richiesto, i prodotti coperti da esso. Le prove presentate permettono solo di dimostrare che il segno per cui è stata richiesta la registrazione è stato utilizzato dalla ricorrente su tali prodotti. Tuttavia, essi non consentono di dimostrare che il segno sarà percepito dal pubblico interessato come una indicazione di origine commerciale dei prodotti oggetto del marchio richiesto”, e nessun carattere distintivo acquisito attraverso l’uso, al momento in cui è stata depositata la domanda di marchio, è stato riconosciuto dal Tribunale. – Sentenza completa