4 luglio 2017 – Domanda di marchio dell’UE rivendicato come “marchio di posizione” apposto sul fianco di un pneumatico – Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Tribunale), causa T 81/16

4 luglio 2017 – Domanda di marchio dell’UE rivendicato come “marchio di posizione” apposto sul fianco di un pneumatico - Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Tribunale), causa T 81/16

La sentenza riguarda un ricorso contro una decisione della Commissione di Ricorso dell’EUIPO che ha respinto un appello contro la decisione dell’esaminatore di rigettare la domanda di registrazione di un marchio, in quanto il marchio richiesto era privo di qualsiasi carattere distintivo per i prodotti indicati. Segnatamente, nella domanda di registrazione, il marchio in questione è descritto come “coppia di strisce arcuate a sviluppo circonferenziale sostanzialmente uguali poste sul fianco dello pneumatico. Si tratta di un marchio di posizionamento”, ed i prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione corrispondono alla seguente descrizione: “Pneumatici, gomme, cerchiature e coperture piene, semipneumatiche e pneumatiche per ruote di veicoli” (classe 12 ).
La ricorrente ha presentato nuove prove per la prima volta dinanzi al Tribunale, sia dopo il deposito del ricorso che durante l’udienza, che erano dirette a dimostrare, in sostanza, il carattere distintivo del marchio richiesto. Il Tribunale ha confermato che “fatti non invocati dalle parti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’EUIPO non possono essere invocati nella fase del ricorso dinanzi al Tribunale e che il Tribunale non può riesaminare le circostanze fattuali alla luce delle prove presentate per la prima volta presso quest’ultimo. Infatti, la legittimità di una decisione di una Commissione di Ricorso dell’EUIPO deve essere valutata alla luce delle informazioni disposizione di questa quando ha adottato tale decisione”. Di conseguenza, tali prove sono state dichiarate inammissibili dal Tribunale.

Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che, “sebbene la ricorrente abbia richiesto la protezione di prodotti supplementari, segnatamente cerchiature e coperture per ruote di veicoli, il segno per cui è richiesta la registrazione è necessariamente limitato ai pneumatici, essendo apposto su questi, e non su altri prodotti. Questa è una conseguenza diretta della natura del marchio richiesto, segnatamente un “segno di posizione” poste sul fianco di un pneumatico”.

Ulteriormente, il Tribunale ha ribadito che, sebbene sia sufficiente un grado minimo di carattere distintivo, a patto che “il marchio consenta al pubblico interessato di identificare l’origine dei prodotti o servizi che esso copre e di distinguerli da quelli di altre imprese”, “tuttavia, un segno che sia eccessivamente semplice e sia costituito da una figura geometrica elementare, come un cerchio, una linea, un rettangolo od un pentagono convenzionale, non è di per sé in grado di trasmettere un messaggio che i consumatori possano ricordare, con il risultato che non lo considereranno un marchio a meno che non abbia acquisito carattere distintivo attraverso l’uso”.
Nel caso specifico, “i prodotti in questione sono rivolti sia al pubblico in generale che ad un pubblico professionale”, ed “il livello di attenzione non può essere considerato particolarmente elevato”. “In ogni caso, la questione se il pubblico rilevante sia caratterizzato da un livello di attenzione alto o particolarmente alto è irrilevante. Tenuto conto degli elementi che compongono il marchio richiesto, che sono caratterizzati da un’estrema semplicità, il marchio non trasmette alcun messaggio relativo all’origine commerciale dei prodotti coperti, indipendentemente dal livello di attenzione del pubblico interessato”.
Infatti, il Tribunale ha avallato la decisione impugnata che stabilisce che il marchio richiesto “è estremamente semplice e non mostra alcuna caratteristica particolare od un aspetto facilmente ed immediatamente percepito dal pubblico interessato come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti in questione. Di conseguenza, i consumatori percepiranno il segno contestato come un mero elemento decorativo apposto sulla parete laterale degli pneumatici o su qualsiasi altro prodotto oggetto della domanda di registrazione”. Ulteriormente, “affinché un marchio sia registrato non è sufficiente che esso sia originale, esso deve anche differenziarsi sostanzialmente dalle forme elementari dei prodotti in questione, comunemente utilizzate nel commercio, e non deve apparire come una semplice variante di quelle forme”.

Quanto al carattere distintivo acquisito attraverso l’uso, il Tribunale ha confermato che “è necessario che almeno una parte significativa del pubblico interessato, in virtù di tale marchio, identifichi i prodotti o i servizi in questione come originari di una particolare impresa. Tuttavia, le circostanze in cui tale requisito di acquisizione del carattere distintivo attraverso l’uso può essere considerato come soddisfatto non possono essere stabilite unicamente con riferimento a dati generali ed astratti come percentuali predeterminate”. A questo proposito, “la ricorrente si limita a dichiarare di aver fornito dal 2011, in esclusiva, pneumatici per le squadre del Campionato di Formula 1 e che, pertanto, il marchio richiesto gode di un’ampia copertura televisiva, e pertanto è stato visto da milioni di spettatori in tutto il mondo”. Tuttavia, non è sufficiente, al fine di riconoscere un carattere distintivo acquisito attraverso l’uso, “che un marchio sia stato visto da molti. È anche necessario che tali persone siano in grado di attribuire a tale marchio una funzione distintiva. Nessuna delle prove presentate fornisce informazioni relative al modo in cui il pubblico interessato comprende il marchio”. Pertanto, “nessuna delle prove presentate consente di dimostrare che le persone interessate o, almeno, una parte significativa di queste, identifichino, grazie al marchio richiesto, i prodotti coperti da esso. Le prove presentate permettono solo di dimostrare che il segno per cui è stata richiesta la registrazione è stato utilizzato dalla ricorrente su tali prodotti. Tuttavia, essi non consentono di dimostrare che il segno sarà percepito dal pubblico interessato come una indicazione di origine commerciale dei prodotti oggetto del marchio richiesto”, e nessun carattere distintivo acquisito attraverso l’uso, al momento in cui è stata depositata la domanda di marchio, è stato riconosciuto dal Tribunale. – Sentenza completa

4 luglio 2017 – Disegno comunitario che rappresenta un braccialetto elettronico – Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Tribunale), causa T 90/16

4 luglio 2017 - Disegno comunitario che rappresenta un braccialetto elettronico - Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Tribunale), causa T 90/16

La sentenza riguarda un ricorso avverso una decisione della Commissione di Ricorso dell’EUIPO in un procedimento di dichiarazione di nullità di un disegno comunitario registrato per “strumenti, apparecchi e dispositivi di misura”, In realtà consistente di un braccialetto elettronico, sulla base della carenza di carattere individuale del disegno o modello contestato.
Significativamente, il Tribunale ha condiviso la decisione impugnata che affermava che “le caratteristiche dei disegni che sono rivendicate, ma che non appaiono nelle rappresentazioni registrate dei disegni, non rientravano nella protezione oggetto di ogni registrazione e non potevano essere presi in considerazione. La Commissione di Ricorso ha pertanto rifiutato implicitamente le spiegazioni relative alle caratteristiche del disegno preliminare che la ricorrente aveva presentato dinanzi a quest’ultima per il motivo che, nelle sue spiegazioni, la ricorrente ha sostenuto che il disegno avesse caratteristiche che non appaiono nelle rappresentazioni di tale design”. (Tuttavia, a questo proposito, il Tribunale ha inoltre precisato che “è possibile prendere in considerazione, per la comparazione di disegni, i prodotti effettivamente commercializzati e corrispondenti a tali progetti, almeno per scopi illustrativi, al fine di confermare le conclusioni già prese sulla base della valutazione dei disegni come descritti e rappresentati nelle domande di registrazione”).
Il Tribunale ha inoltre avallato la decisione impugnata che stabilisce che “il grado di libertà del designer di un disegno è determinato, tra l’altro, dai vincoli delle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un suo elemento o da requisiti legali applicabili al prodotto cui si applica il disegno. Questi vincoli comportano una standardizzazione di talune caratteristiche, che saranno quindi comuni ai disegni applicati al prodotto in esame”. Nel caso specifico, “la Commissione di Ricorso ha giustamente rilevato che il grado di libertà del designer era elevato, e non molto elevato”, poiché “il grado di libertà di un designer di un braccialetto elettronico è limitato dai vincoli tecnici applicabili a quei braccialetti, ovvero la necessità di essere ergonomici per adattarsi al polso e per contenere strumenti di misura” e, “affinché un braccialetto sia in grado di adempiere correttamente la sua funzione, deve essere relativamente piccolo, sottile e leggero ed adattarsi facilmente al polso”.
Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che “maggiore è la libertà del designer nello sviluppo di un disegno, tanto meno è probabile che differenze minori tra i disegni da confrontare siano sufficienti a suscitare un’impressione generale diversa in un utilizzatore informato. Al contrario, più la libertà del designer nello sviluppo di un disegno è limitata, più è probabile che differenze minori tra i disegni da confrontare saranno sufficienti a suscitare un’impressione generale diversa in un utilizzatore informato. Pertanto, se il designer gode di un elevato grado di libertà nello sviluppo di un disegno, ciò rafforza la conclusione che i disegni da confrontare, che non presentano differenze significative, suscitano la stessa impressione generale in un utente informato”. “Tuttavia, il fattore relativo alla libertà del designer non può da solo determinare la valutazione del carattere individuale di un disegno. Rende solo possibile moderare la valutazione del carattere individuale del disegno contestato, ma non determina quanto differenti debbano essere i due disegni affinché uno di essi abbia carattere individuale”.
Per quanto riguarda la valutazione del carattere individuale, il Tribunale ha confermato che “secondo la giurisprudenza, il carattere individuale di un disegno risulta da un’impressione generale di differenza, o dalla mancanza di “déjà vu”, dal punto di vista di un utilizzatore informato in relazione a qualsiasi precedente presenza nel corpus del disegno, senza tener conto di eventuali differenze che non sono sufficientemente significative per influenzare tale impressione generale, seppure possano essere più che dettagli insignificanti, ma tenendo conto di differenze che sono sufficientemente marcate da produrre impressioni generali diverse”. Nel caso specifico, “il confronto tra i disegni deve essere basato sui disegni come sono stati descritti e riprodotti nelle rispettive domande di registrazione”. “Anche se il pulsante su un braccialetto avesse uno scopo funzionale …, potrebbe ancora essere disegnato e situato sul prodotto in vari modi e … numerose configurazioni di quel pulsante sarebbero state possibili”, “in quanto quel pulsante potrebbe essere posto su un braccialetto in modi diversi e potrebbe avere diverse forme e dimensioni”.

Inoltre, ancora confermando la decisione impugnata, il Tribunale ha ribadito che “l’impressione generale suscitata da un disegno nell’utilizzatore informato deve necessariamente essere determinata anche alla luce del modo in cui il prodotto in questione viene utilizzato”, affermando che “quando si utilizza un braccialetto elettronico, l’utilizzatore informato attribuisce maggiore importanza alla parte del braccialetto che visualizza i dati che non alla chiusura di quel braccialetto”.
Infine, il Tribunale ha affermato che, “per quanto riguarda la sentenza nazionale invocata dal ricorrente, occorre ricordare che la legittimità delle decisioni della Commissione di Ricorso deve essere valutata unicamente sulla base del regolamento n. 6/2002, interpretato dai Tribunali dell’Unione Europea, e non sulla base di decisioni nazionali, anche se queste si fondano su disposizioni analoghe a quelle di tale regolamento”. – Sentenza completa

01 luglio 2017 – Convenzione sul Brevetto Europeo: Regole modificate sulle Invenzioni biotecnologiche brevettabili e sulle Eccezioni alla brevettabilità

01 luglio 2017 - Convenzione sul Brevetto Europeo: Regole modificate sulle Invenzioni biotecnologiche brevettabili e sulle Eccezioni alla brevettabilità

Le regole 27 e 28 EPC sono state modificate in conformità alla comunicazione della Commissione dell’UE su alcuni articoli della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dalla Decisione del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2017, che è entrata in vigore il 1° luglio 2017 – la Decisione completa

27 giugno 2017 – Tribunale Unificato dei Brevetti

27 giugno 2017 – Tribunale Unificato dei Brevetti

(Unified Patent Court – UPC) – Il Presidente ha dichiarato che la Commissione Preparatoria del Tribunale spera di iniziare la fase di applicazione provvisoria (inclusi i colloqui e l’assunzione di giudice per il Tribunale) nell’autunno di quest’anno, ma ciò è ora dipendente dal caso portato davanti alla Corte Costituzionale tedesca che deve essere risolto prima che ques’ultima fase del progetto possa iniziare – messaggio completo.

20 giugno 2017 – Marchio dell’UE

20 giugno 2017 – Marchio dell’UE

Il Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell’Unione Europea, che codifica il Regolamento del Consiglio (CE) 207/2009, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. il Regolamento (UE) 2017/1001 abroga il Regolamento (CE) 207/2009, e si applicherà dal 1 ottobre 2017. Articolo 31: prossimi atti di esecuzione prevedranno la rappresentazione elettronica dei marchi. Articoli 83-93 riguardano le specifiche norme sui marchi di certificazione dell’UE.