4 luglio 2017 - Disegno comunitario che rappresenta un braccialetto elettronico - Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Tribunale), causa T 90/16

La sentenza riguarda un ricorso avverso una decisione della Commissione di Ricorso dell’EUIPO in un procedimento di dichiarazione di nullità di un disegno comunitario registrato per “strumenti, apparecchi e dispositivi di misura”, In realtà consistente di un braccialetto elettronico, sulla base della carenza di carattere individuale del disegno o modello contestato.
Significativamente, il Tribunale ha condiviso la decisione impugnata che affermava che “le caratteristiche dei disegni che sono rivendicate, ma che non appaiono nelle rappresentazioni registrate dei disegni, non rientravano nella protezione oggetto di ogni registrazione e non potevano essere presi in considerazione. La Commissione di Ricorso ha pertanto rifiutato implicitamente le spiegazioni relative alle caratteristiche del disegno preliminare che la ricorrente aveva presentato dinanzi a quest’ultima per il motivo che, nelle sue spiegazioni, la ricorrente ha sostenuto che il disegno avesse caratteristiche che non appaiono nelle rappresentazioni di tale design”. (Tuttavia, a questo proposito, il Tribunale ha inoltre precisato che “è possibile prendere in considerazione, per la comparazione di disegni, i prodotti effettivamente commercializzati e corrispondenti a tali progetti, almeno per scopi illustrativi, al fine di confermare le conclusioni già prese sulla base della valutazione dei disegni come descritti e rappresentati nelle domande di registrazione”).
Il Tribunale ha inoltre avallato la decisione impugnata che stabilisce che “il grado di libertà del designer di un disegno è determinato, tra l’altro, dai vincoli delle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un suo elemento o da requisiti legali applicabili al prodotto cui si applica il disegno. Questi vincoli comportano una standardizzazione di talune caratteristiche, che saranno quindi comuni ai disegni applicati al prodotto in esame”. Nel caso specifico, “la Commissione di Ricorso ha giustamente rilevato che il grado di libertà del designer era elevato, e non molto elevato”, poiché “il grado di libertà di un designer di un braccialetto elettronico è limitato dai vincoli tecnici applicabili a quei braccialetti, ovvero la necessità di essere ergonomici per adattarsi al polso e per contenere strumenti di misura” e, “affinché un braccialetto sia in grado di adempiere correttamente la sua funzione, deve essere relativamente piccolo, sottile e leggero ed adattarsi facilmente al polso”.
Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che “maggiore è la libertà del designer nello sviluppo di un disegno, tanto meno è probabile che differenze minori tra i disegni da confrontare siano sufficienti a suscitare un’impressione generale diversa in un utilizzatore informato. Al contrario, più la libertà del designer nello sviluppo di un disegno è limitata, più è probabile che differenze minori tra i disegni da confrontare saranno sufficienti a suscitare un’impressione generale diversa in un utilizzatore informato. Pertanto, se il designer gode di un elevato grado di libertà nello sviluppo di un disegno, ciò rafforza la conclusione che i disegni da confrontare, che non presentano differenze significative, suscitano la stessa impressione generale in un utente informato”. “Tuttavia, il fattore relativo alla libertà del designer non può da solo determinare la valutazione del carattere individuale di un disegno. Rende solo possibile moderare la valutazione del carattere individuale del disegno contestato, ma non determina quanto differenti debbano essere i due disegni affinché uno di essi abbia carattere individuale”.
Per quanto riguarda la valutazione del carattere individuale, il Tribunale ha confermato che “secondo la giurisprudenza, il carattere individuale di un disegno risulta da un’impressione generale di differenza, o dalla mancanza di “déjà vu”, dal punto di vista di un utilizzatore informato in relazione a qualsiasi precedente presenza nel corpus del disegno, senza tener conto di eventuali differenze che non sono sufficientemente significative per influenzare tale impressione generale, seppure possano essere più che dettagli insignificanti, ma tenendo conto di differenze che sono sufficientemente marcate da produrre impressioni generali diverse”. Nel caso specifico, “il confronto tra i disegni deve essere basato sui disegni come sono stati descritti e riprodotti nelle rispettive domande di registrazione”. “Anche se il pulsante su un braccialetto avesse uno scopo funzionale …, potrebbe ancora essere disegnato e situato sul prodotto in vari modi e … numerose configurazioni di quel pulsante sarebbero state possibili”, “in quanto quel pulsante potrebbe essere posto su un braccialetto in modi diversi e potrebbe avere diverse forme e dimensioni”.

Inoltre, ancora confermando la decisione impugnata, il Tribunale ha ribadito che “l’impressione generale suscitata da un disegno nell’utilizzatore informato deve necessariamente essere determinata anche alla luce del modo in cui il prodotto in questione viene utilizzato”, affermando che “quando si utilizza un braccialetto elettronico, l’utilizzatore informato attribuisce maggiore importanza alla parte del braccialetto che visualizza i dati che non alla chiusura di quel braccialetto”.
Infine, il Tribunale ha affermato che, “per quanto riguarda la sentenza nazionale invocata dal ricorrente, occorre ricordare che la legittimità delle decisioni della Commissione di Ricorso deve essere valutata unicamente sulla base del regolamento n. 6/2002, interpretato dai Tribunali dell’Unione Europea, e non sulla base di decisioni nazionali, anche se queste si fondano su disposizioni analoghe a quelle di tale regolamento”. – Sentenza completa